Art. 3.
(Promozione di iniziative).

      1. In occasione della «Giornata nazionale dell'ambiente» e della «Giornata nazionale del sole», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, con la collaborazione degli enti locali, di intesa con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi modificazioni, promuovono e organizzano iniziative pubbliche finalizzate:

          a) con riferimento alla «Giornata nazionale dell'ambiente», a sviluppare una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del nostro Paese;

          b) con riferimento alla «Giornata nazionale del sole», a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità

 

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di dare maggiore impulso allo sviluppo delle tecnologie che si avvalgono dell'energia solare;

          c) con riferimento a entrambe le Giornate, a dare maggiore diffusione alle informazioni sulle conseguenze legate ai cambiamenti climatici, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.